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Contratto di licenza per l'utente finale per la concessione illimitata del software

di VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH (di seguito definita Licenziante)

Art. 1 Validità delle condizioni contrattuali/dell'oggetto del contratto

(1) Il presente contratto di licenza per l'utente finale viene stipulato tra il Licenziatario e il Licenziante. Il Licenziatario conferma, con la presente, di essere ampiamente a conoscenza delle norme indicate di seguito e le accetta espressamente.
(2) Il software concesso dal Licenziante e gli eventuali manuali ed istruzioni d'uso forniti sono protetti dal diritto d'autore. Il Licenziatario acquisisce la proprietà del supporto del software (es. CD-ROM o macchina su cui è preinstallato il software), non del software in sé. Quest'ultimo rimane sempre di proprietà intellettuale del Licenziante o del titolare del diritto corrispondente, se il Licenziatario riceve in concessione software di terzi da parte del Licenziante. Il Licenziatario acquisisce esclusivamente il diritto all'utilizzo contrattuale del software. Il diritto d'autore, di brevetto, del marchio e tutti gli altri diritti di tutela della proprietà industriale e connessi sul software e sui supporti sopraindicati, trasmessi dal Licenziante al Licenziatario, spettano esclusivamente al Licenziante nel rapporto tra quest'ultimo e il Licenziatario.

Art. 2 Ambito di utilizzo

(1) La stipula del contratto di licenza fornisce al Licenziatario un diritto individuale, trasmissibile e illimitato dal punto di vista temporale all'utilizzo del software. Qualora, ai sensi del contratto quadro già in vigore rispetto al presente contratto di licenza, il software sia stato noleggiato solo temporalmente, anche il diritto all'utilizzo del software sarà temporalmente limitato. Per "utilizzo" si intende qualsiasi riproduzione (copia) illimitata o temporanea del software tramite salvataggio, caricamento, esecuzione o visualizzazione per l'esecuzione del software e l'elaborazione dei dati contenuti nel software. Il Licenziatario è anche autorizzato ad eseguire le azioni citate a scopi di osservazione, analisi e test del software.
(2) La copia del software può essere modificata o elaborata, se utilizzata per l'uso conforme o previsto dal contratto, per l'associazione con altri software e per la correzione degli errori. Sono espressamente escluse ulteriori modifiche o variazioni. In particolare, non è possibile modificare né eliminare le ragioni sociali, i marchi, le note sul Copyright ed altre note contenute nel software tramite riserve di legge e occorre applicarli alle versioni del software modificate o elaborate secondo il punto 1.
(3) Una retroversione del codice software (decompilazione) è ammessa solo alle limitazioni legali previste dall'Art. 69e della legge sul diritto d’autore e solo se il Licenziante non mette a disposizione del Licenziatario le informazioni necessarie alla generazione dell'interoperabilità nonostante la previa esortazione. Sono escluse ulteriori retroversioni.
(4) Il Licenziatario è autorizzato a generare una copia di backup della copia del software. Se la copia del software è dotata di una protezione anticopia tecnica, in caso di corruzione della copia il Licenziatario ha il diritto di richiedere una nuova copia al Licenziante dietro presentazione di un report di errore.

Art. 3 Diritti di licenza

Nel caso in cui risulti un diritto di licenza separato, vigono le disposizioni corrispondenti del contratto principale su cui esso si basa. A tal proposito si rimanda ad esso.

Art. 4 Trasmissione della copia del software

(1) Il Licenziatario è autorizzato a trasmettere ad un altro utente la copia del software in versione originale ed integrale unitamente a una copia del presente contratto. Il Licenziatario si impegna, a tal proposito, a trasmettere all'utente successivo i supporti dati originali, il contratto di licenza in vigore e le condizioni generali di contratto del Licenziante. La trasmissione della copia del software e del contratto rappresenta contestualmente un'offerta da parte del Licenziante al secondo acquirente per la stipula di un contratto identico. Il secondo acquirente dichiara l'accettazione con la presa in consegna della copia del software.
(2) La trasmissione della copia del software assegna all'utente successivo l'autorizzazione all'utilizzo ai sensi dell'Art. 1, il quale così subentra al Licenziatario ai sensi del presente contratto. Contestualmente si annulla l'autorizzazione del Licenziatario originario all'utilizzo ai sensi dell'Art. 1.
(3) La trasmissione implica la cancellazione o altra distruzione immediata e completa da parte del Licenziatario di tutte le parti riprodotte, in parte o in toto, della copia del software ancora in suo possesso, delle versioni modificate o elaborate e delle relative copie parziali e complete riprodotte. Tale condizione vige anche per tutte le copie di backup.
(4) I comma (1) - (3) vigono anche se la trasmissione si traduce in una concessione temporanea e/o gratuita.
(5) È vietata la trasmissione di sottolicenze da parte del Licenziatario.

Art. 5 Altri diritti, privacy

(1) Tutti gli altri diritti all'utilizzo della copia del software rimangono invariati. In particolare, il Licenziatario non è autorizzato a utilizzare contemporaneamente la copia del software e/o le versioni modificate o elaborate di quest'ultima su più di un computer o una macchina. Rimangono invariati i diritti di utilizzo del Licenziatario dei propri software, progettati o messi in funzione con l'utilizzo conforme del software concesso da parte del Licenziante e di tutti gli altri risultati professionali ottenuti con l'utilizzo del software.
(2) È espressamente vietato il noleggio della copia del software o di sue parti.

Art. 6 Garanzia

Tenere presente che non è possibile sviluppare software completamente esenti da errori per tutte le condizioni di applicazione. Il Licenziante garantisce che la copia del software è idonea all'utilizzo ai sensi della descrizione del programma da lui emessa e valida al momento della concessione al Licenziatario o all'utilizzo della macchina previsto dal contratto.

Art. 7 Responsabilità

(1) Indipendentemente dal fondamento giuridico, ogni parte contrattuale risponde esclusivamente dei danni causati da violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale, ovvero di un obbligo, la cui violazione compromette il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale e/o il cui adempimento consente innanzitutto la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte può fare regolarmente affidamento (obbligo cardinale). Inoltre, è esclusa la responsabilità del Licenziante o comunque è limitata a danni tipici da contratto, la cui insorgenza deve essere prevista da ciascuna delle parti al momento della stipula del contratto in base alle condizioni ad essa note in quel preciso momento.
(2) Il Licenziante risponde per la perdita dei dati e il relativo ripristino solo se le idonee misure di protezione dei dati del Licenziatario non sono state sufficienti ad impedire tale perdita.
(3) Le limitazioni di responsabilità indicate nel Comma (1) e (2) non valgono per danni imputabili a dolo o grave negligenza, per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute e per eventuali rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
(4) Il termine di prescrizione relativamente a possibili rivendicazioni del Licenziatario nei confronti del Licenziante è limitato a un anno dall'inizio di decorrenza della prescrizione di legge, se il Licenziatario non corrisponde all'utente.
(5) Le normative vigenti dell'Art. 7 vigono anche nei confronti di terzi/dell'utente successivo.

Art. 8 Contratto di assistenza

Qualora, oltre al contratto di licenza, sia in essere anche un contratto di manutenzione ed aggiornamento del software (contratto di supporto/assistenza), i termini, le prestazioni e i costi/canoni corrispondenti risultano esclusivamente da quest'ultimo.

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